AL RISTORANTE CON IL CANE

Aria imbarazzata, voce con tono implorante… “scusi non è che possiamo entrare ? Ci mettiamo lì in un angolino, in disparte, vedrà che non disturba…” Quante volte ci siamo trovati in questa situazione o assistito a scene di questo tipo. Qual’è la colpa ?

Avere con se il proprio cane e avere voglia o bisogno di entrare in un pubblico esercizio.
Non può e non deve più essere così. In Europa, e l’Italia non fa eccezione, le famiglie che posseggono almeno un animale da compagnia sono oltre il 70%. Questo comporta che, in democrazia, le leggi devono tenere conto dei desideri della maggioranza dei cittadini e non è più tollerabile assistere sempre e comunque a leggi punitive o restrittive per i proprietari di animali.
Le leggi italiane sugli animali d’affezione sono di difficile interpretazione; oltre alle leggi nazionali esistono una miriade di leggi regionali e regolamenti comunali diversi fra loro e può capitare di leggere norme anche in evidente contrasto e contemporaneamente valide. Molto spesso poi le norme sono scritte in modo decisamente poco chiaro o non comprensibile da un normale cittadino.
Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza sui divieti di accesso ai cani nei locali pubblici a scopo commerciale.
Nel corso del 2013, l’ANCI, Associazione Comuni Italiani, ha ribadito, in più occasioni che:
“Vietare l’ingresso ai cani nei locali pubblici e quindi negli esercizi commerciali è illegale.” Infatti il Regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 320/54) ammette l’accesso ai cani nei locali pubblici e mezzi di trasporto purché tenuti al guinzaglio.

Fatta eccezione per gli esercizi in cui avviene la preparazione o somministrazione di alimenti il cane può entrare.

Sempre nel 2013 la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) in occasione della Fiera Internazionale dell’Ospitalità Alberghiera ha comunicato che, dopo gli hotel, cade il divieto di ingresso ai cani anche per ristoranti, bar, gelaterie e altri pubblici esercizi in cui avviene la somministrazione di alimenti.

Le regole sono riportate nel Manuale di corretta prassi operativa per ristorazione, gastronomia e pasticceria presentato dalla Fipe, insieme al Ministero della salute che ha collaborato alla stesura del volume. Il testo dice che non ci sono motivi igienico sanitari per impedire ai cani di entrare nei pubblici esercizi. In altre parole i funzionari e gli addetti ai controlli delle Asl non potranno fare multe per la presenza di animali dotati di guinzaglio e museruola. Anche le amministrazioni comunali non potranno prendere decisioni per limitare la circolazione degli animali nei pubblici esercizi.
In merito agli animali domestici il Regolamento 852/04/CE sull’Igiene dei Prodotti Alimentari Allegato II, Cap IX specifica che “Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati”.
La presenza di cani, al guinzaglio e con museruola, nella sola area di somministrazione ovvero dove sono presenti tavoli, sedie, e banconi (bar) senza alcuna tipologia di alimenti o bevande accessibili in maniera diretta (e quindi non protetta) ai cani è compatibile con quanto previsto dal Regolamento Europeo.

Rimane quindi il divieto di ingresso nelle aree dove gli alimenti vengono preparati, trattati o conservati (cucine e dispense dei ristoranti, ecc.)

Attenzione però. La libertà di circolazione è ammessa solo se il proprietario del bar, ristorante, albergo o gelateria è d’accordo. Tutti i gestori che ritengono inopportuna la presenza di animali nei propri locali possono scegliere di esporre un cartello all’ingresso con la frase “Vietato l’ingresso ai cani” oppure “Io resto fuori” con il disegno del cagnolino.
In assenza del cartello, se un cittadino si trovasse nella condizione di essere invitato ad uscire da un locale perché in compagnia del proprio 4 zampe può segnalarlo ai vigili urbani i quali si preoccuperanno di far rispettare la legge.
Per gli esercenti che insistono a mettere alla porta i clienti con cane al seguito, in assenza di opportuna segnalazione, l’eventualità di una denuncia per mancato rispetto delle disposizioni di legge”.
Un’ultima precisazione: i negozi di alimentari non rientrano nella categoria dei pubblici esercizi, per cui quando si fa la spesa gli animali devono aspettare fuori. L’unica eccezione riguarda i cani dei non vedenti e i cani delle forze dell’ordine; per loro l’ingresso è libero dappertutto.
In qualità di proprietario o detentore, chi accompagna un cane è sempre responsabile del corretto comportamento di quest’ultimo e dei danni che esso può cagionare a cose o persone. Detto questo, di fronte ad un divieto di ingresso per il vostro cane, in assenza di uno specifico divieto di legge, a voi valutare se entrare lasciando fuori il cane o se semplicemente cambiare negozio.

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